Il medico competente: ruolo e compiti

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Relazione del dott. Paolo Formentini
Medico Competente

D.LGS. 81/08: “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Aggiornato dal D. LGS.106/09

Definizioni: art.2 comma 1 D. Lgs.81/08

Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore  o, comunque, il soggetto… che ha la responsabilità dell’organizzazione… in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  Nelle pubbliche amministrazioni… per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione…

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

persona… designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico Competente

Art.2 comma 2 lettera h D. Lgs.81/08

  • in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38)
  • collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)
  • nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto

 

  • L’attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39 comma 1 D.Lgs.81/08).
  • Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs.81/08). Inoltre…
  • Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgonoattività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39 comma 3 D.Lgs.81/08).

Titoli e requisiti Art.38 D.Lgs.81/08

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
  • Sanitari Forze Armate, Carabinieri, Polizia, Guardia Finanza,  svolgimento di attività  di medico  nel settore lavoro per almeno quattro anni (novitàD.Lgs.106/09)

 

  • Medici competenti > educazione continua in medicina
  • Medici specialisti in igiene e medicina legale  > percorsi formativi universitari
  • Iscrizione presso Ministero della Salute > Elenco dei medici competenti

 

Medico competente: incompatibilità

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’arti. 8 del D. LGS. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ
Punto 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall’art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi (conflitto di interessi)

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente D.Lgs.81/08

  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità  -art. 18 comma 1, lettera z, -bb)
  • Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.–art.29,comma1
  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalprogramma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico – art.18,comma1,g) (novitàD.Lgs.106/09)
  • Comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro –art.18,comma1,gbis) (novitàD.Lgs.106/09)

Ambiti operativi – art. 25, comma 1  del D.Lgs.81/08

  • Collaborazione e partecipazione
    • Datore di lavoro – Dirigenti – Preposti
    • RSPP
    • RLS  >  Lavoratori
  • Sorveglianza sanitaria
  • Informazione e formazione

Collaborazione e partecipazione – art.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08

  • alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
  • alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
  • all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
  • alla organizzazione del servizio di primo  soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
  • alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
  • alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale

Sorveglianza sanitaria – art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

  • Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
    • Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro
    • Esami strumentali
    • Indagini di laboratorio
    • Indagini diagnostiche
    • Indagini diagnostiche
  • Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi
  • Effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione professionale
  • Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

 Sorveglianza sanitaria – art.41, comma 2  del D. Lgs. 81/08

La sorveglianza sanitaria include:

  • Accertamenti medici preventivi, anche in fase preassuntiva (novità D.Lgs.106/09)
  • Accertamenti medici periodici
  • Accertamenti medici su richiesta del lavoratore
  • Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione
  • Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro,a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. (novità D.Lgs.106/09)

Sorveglianza sanitaria – art.41, comma 3  del D. Lgs. 81/08

Le visite mediche NON possono essere effettuate:

  • Per accertare stati di gravidanza
  • Negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Sorveglianza sanitaria più in generale

Più in generale la sorveglianza sanitaria non deve includere accertamenti sanitari:

  • che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi), se non esiste precisa indicazione clinica
  • finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto
    • Esclusi: per alcune categorie di lavoratori
      • problemi alcol-correlati
      • assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti
  • su richiesta del datore di lavoro per controllare requisiti attitudinali o le assenze per infermità del lavoratore

Sorveglianza sanitaria – art.41, commi 4 e 4-bis del D.Lgs81/08

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (novità D.Lgs.106/09)

Sorveglianza sanitaria – art.2 comma 1 lettera m del D. Lgs. 81/08

Protocollo sanitario

  • definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art.25, comma 1 lettera b)
  • Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio lavorativo; questi devono essere a basso rischio per il lavoratore (art. 229, comma 4)
  • va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)

Sorveglianza sanitaria – soggetti – art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08

Tutti i lavoratori esposti a rischio indipendentemente dalla tipologia contrattuale

Il lavoratore è persona che:

  • svolge un’attività lavorativa nell’ambito
  • dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
  • con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
  • Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento professionale
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
  • Il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
  • Il lavoratore addetto a lavori socialmente utili (D.Lgs468/1997)

 Sorveglianza sanitaria a carico di Datore di lavoro / Utilizzatore / Committente

  • Lavoratori subordinati
  • Lavoratori con contratto somministrazione lavoro
  • Lavoratori pubbliche amministrazioni
  • Dipendenti pubblici che prestano servizio con rapporto di dipendenza funzionale c/o altre amministrazioni
  • Lavoratori a progetto, Co.Co.Co, Co.Co.Pro. se le prestazioni si svolgono c/o il committente
  • Lavoratori subordinati a distanza
  • Lavoratori stagionali operanti nel settore agricolo
  • Volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione Civile
  • Soci lavoratori di cooperative

Sorveglianza sanitaria facoltativa a loro carico

  • Lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole

Cartella sanitaria e di rischio – art. 25, comma 1, lettere c) d) e), Allegato 3A del D. Lgs. 81/08

  • istituita e aggiornata (in formato cartaceo o informatizzato: art. 41 c5) periodicamente dal medico competente
  • custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale
  • presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (novità D.Lgs.106/09)
  • in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro: consegna copia al lavoratore, che firmerà per ricevuta (novitàD.Lgs.106/09) se agenti cancerogeni/mutageni, amianto o biologici gr. III e IV invio all’ISPESL
  • in caso di cessazione dell’incarico: consegna al datore di lavoro dell’originale, che firmerà per ricevuta (novitàD.Lgs.106/09)

firma dal lavoratore per presa visione:

  • dei dati anamnestici e clinici
  • del giudizio di idoneità alla mansione