Lo Statuto
SOCIETÀ MEDICA“LAZZARO SPALLANZANI”
VIA DALMAZIA, 101 – TEL. 0522 / 382100 –
42124 REGGIO EMILIA (ITALIA)
Statuto_Spallanzani_agg29giu2020
Statuto_Spallanzani_agg29giu2020.pdf 2
Art.1
E’ costituita in Reggio Emilia l’Associazione “Società Medica L.Spallanzani” quale organo culturale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per contribuire, attraverso la formazione permanente e l’aggiornamento continuo degli iscritti, allo sviluppo della professione medica,della medicina e al miglioramento della qualità della assistenza sanitaria.
Art. 2
1. Ottenere una migliore qualificazione culturale del Medico Chirurgo e dell’Odontoiatra
2. Creare migliori collegamenti con le strutture pubbliche e private preposte alla tutela della salute dei cittadini.
3.Contribuire alla offerta formativa delle professioni sanitarie attraverso:
•L’attività di Provider Educazione Continua in Medicina
•L’attività editoriale del sito web “Lospallanzani.it” anche come strumento di discussione e confronto nel Problem-based-learning
•La collaborazione e la sinergia con i Piani Formativi delle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private
•La trasversalità della formazione permanente a tutta la professione medica, indipendentemente dal ruolo lavorativo, e alle professioni sanitarie.
4. Collaborare con analoghe associazioni nazionali ed estere per un miglior interscambio culturale.
5. Promuovere contatti con figure professionali che svolgono la loro attività nell’ambito della ricerca scientifica e sanitaria.
6. Promuovere iniziative per didattica e pubblicazioni a carattere scientifico, clinico, pratico, divulgativo ed educativo.
7. Promuovere il sito web e la rivista on-line “Lospallanzani.it”
Art.3
L’Associazione ha sede presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia.
Art.4
Gli associati sono distinti in :
a) Ordinari: sono tali tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia.
b) Onorari: persone, enti od organismi che si siano distinti per meriti scientifici o di alto contenuto morale o che abbiano contribuito al raggiungimento degli scopi sociali di cui all’art.2.
c) Aderenti: persone, enti od organismi con particolare interesse alle iniziative dell’Associazione, che però rimangono estranei all’attività propria della stessa.
Art.5
Gli organi dell’associazione sono :
- Assemblea degli iscritti
- Consiglio direttivo
- Collegio dei Revisori dei Conti
Art.6
L’Assemblea degli iscritti è il massimo organo della Associazione .Essa è costituita da tutti gli associati ordinari di cui all’art.4. Ogni associato ha diritto ad un voto e ad un massimo di due deleghe.
Art.7
L’ Assemblea degli iscritti ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali. In particolare:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo:
b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
d) approva le eventuali modifiche di Statuto dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati ordinari.
Art.8
L’Assemblea non può deliberare se non interviene almeno il 50% degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione può deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti. Per approvare modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti con diritto al voto.
Art.9
L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno per l’appuntamento del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per la approvazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo dell’organo di stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. L’Assemblea dell’Associazione può coincidere con l’Assemblea annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
L’Assemblea può essere convocata in veste straordinaria da un terzo degli scritti.
Art.10
Il Consiglio Direttivo è composto da :
a) 12 membri eletti dall’Assemblea, di cui almeno uno appartenente all’ Albo degli Odontoiatri:
b) 1 membro nominato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, reso noto, prima delle votazioni all’Assemblea elettiva. Gli eletti durano in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge :
a) Il Presidente dell’Associazione che ha rappresentanza legale della stessa anche in giudizio;
b) 2 Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza;
c) Il Segretario;
d) Il Tesoriere;
e) Il Direttore responsabile della Rivista ed i membri del Comitato di Redazione; inoltre può istituire Commissioni di esperti ( di studio , di lavoro, di servizio ) al fine di meglio conseguire gli scopi dell’Associazione.
Art.11
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, convoca le adunanze, le dirige, firma gli atti e i mandati, cura che le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea vengano eseguite ed esercita ogni attribuzione che gli sia demandata dall’Assemblea degli associati.In caso di assenza o impedimento è supplito dal Vice Presidente più anziano come associato.
Art.12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Esso elegge a maggioranza tra i propri membri il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica come il Consiglio Direttivo, ha il controllo generale della contabilità e svolge il suo compito secondo le norme del Codice Civile.
Art.13
Il patrimonio è costituito da :
a) contributo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri;
b) contributi, fondi e donazioni di Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche;
c) proventi ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione;
d) beni mobili ed immobili acquistati dall’ Associazione per conto di essa ;
e) quote degli associati aderenti di cui all’art .4 lettera c .
Art.14
Gli esercizi finanziari dell’Associazione si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
I conti consuntivi devono essere discussi ed approvati in occasione dell’Assemblea annuale successiva.
Art.15
Le somme eventualmente possedute dall’Associazione dovranno essere depositate in appositi istituti bancari, a nome dell’ Associazione stessa. I prelevamenti potranno essere effettuati dal Tesoriere , su conforme parere del Consiglio Direttivo.
Art.16
I beni immobili strumentali e gli immobili posseduti dall’Associazione non potranno essere venduti, se non per acquistarne altri più confacenti allo scopo prefisso.
Detti acquisti, o vendite finalizzate, dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo per i beni mobili, dalla Assemblea Generale per gli immobili, e registrate nel libro vidimato dei verbali.
Art.17
Nessun membro dell’Associazione o suo erede, può chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere le offerte volontariamente date.
Art.18
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.
Art.19
Per quanto non previsto dal presidente Statuto sarà tenuto rispetto alle norme del Codice Civile e alle regole del Codice Deontologico dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Approvate le modifiche dall’Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2020 all’unanimità