Relazione della dott.ssa Roberta Cavalli Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AUSL Reggio Emilia
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 277/91 viene introdotto la possibilità di ricorso, avverso il parere sui provvedimenti, presi dal Medico Competente dell’azienda, relativi all’allontanamento temporaneo dal lavoro del lavoratore, per esposizione a fattori di rischio fisici, chimici, biologici all’Organo di vigilanza territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di consegna del parere stesso.
L’emanazione del D.Lgs 626/94 precisa per quali giudizi emessi dal medico competente si possa promuovere ricorso e il tempo di inoltro dello stesso all’organo di vigilanza territorialmente competente: i giudizi di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.
Tali giudizi, per vincolo normativo, deve essere espressi formalmente, da parte del medico Competente, e consegnati al Lavoratore e al Datore di Lavoro.
Invariato il tempo di ricorso: entro trenta giorni dalla data di ricevimento all’organo di Vigilanza territorialmente Competente (Servizio prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro).
Le indicazioni operative che la Regione Emilia Romagna trasmette alle Aziende USL negli anni 1996-1997 chiariscono che il Datore di Lavoro ed il Lavoratore sono i soggetti titolati a promuovere il ricorso al giudizio espresso formalmente dal Medico
Competente nei casi indicati dalla norma, che il ricorso deve essere gestito da un Collegio medico formato da un Medico del Lavoro, un Medico Legale, uno specialistica della malattia in esame, che i medici esaminanti il caso devono essere dipendenti e in orario di lavoro.
L’entrata in vigore del D.lgs 81/08, testo unico della legislazione in tema di igiene e Sicurezza in ambiente di lavoro, segna l’abrogazione del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 626/94.
Il TU, modificato nell’agosto 2009 dal D.Lgs 106/09, ha reso possibile il ricorso avverso qualsivoglia tipologia di giudizi espressi dal Medico Competente (idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, inidoneità permanente), inoltre ogni qualvolta il MC esprime un giudizio lo deve esprimere per iscritto.
Il Datore di Lavoro, il Lavoratore, il Medico Competente, l’Organo di Vigilanza, il Collegio Medico del revisione del giudizio sono coinvolti nella gestione del giudizio.
Il numero dei casi di ricorso nella Provincia di Reggio Emilia nel triennio 2007-2009 è relativamente esiguo, con trend in discesa non in relazione alla riduzionedella conflittualità, ma della crisi economica.
Caratteristica della Provincia di Reggio Emilia è il patrocinio del Patronato nei casi di ricorso promosso dai lavoratori.